La riforma ha innovato l’art. 1129 c.c. relativamente alla durata dell’incarico dell’amministratore condominiale. ANTE RIFORMA: “L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea”. POST RIFORMA: “L’incarico dell’amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata. L’assemblea convocata per la revoca e le dimissioni delibera in ordine alla nomina di un nuovo amministratore”. Appare evidente come l’elemento che accomuna le due norme è la continuità: la durata base dell’incarico dell’amministratore è sempre e rimane una durata annuale. Tuttavia, la norma introdotta dalla riforma integra l’affermazione della durata annuale con la locuzione “… e si intende rinnovato per uguale durata”. Tale locuzione è stata oggetto di diverse interpretazioni. Se volete conoscere l’interpretazione data da ANACI, consultate l’articolo di Gisella Casamassima