Installare una telecamera in condominio o davanti alla propria abitazione è legittimo ma se riprende, anche in parte, proprietà di fronte o vicine si viola il diritto alla riservatezza. È irrilevante che la telecamera non funzioni perfettamente o non sia collegata a uno strumento di registrazione o riprende in parte le strade e le persone, la privacy è comunque “potenzialmente” lesa. Per evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615 bis del Codice penale), l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza.
La previsione è contenuta nell’articolo 1122-ter del Codice civile (introdotto dalla legge 220/2012) il quale richiama il quorum deliberativo dell’articolo 1136 comma 2 (ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio), per poterla deliberare in assemblea.